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Cos’è e come funziona la cessione del credito?

La cessione del credito è un accordo attraverso il quale un soggetto (creditore cedente) dispone del proprio diritto di credito trasmettendolo ad un terzo soggetto (cessionario), che in questo modo può procedere alla riscossione nei confronti del debitore ceduto.

Cosa significa la cessione del credito?

La cessione del credito, così come il suo finanziamento, è disciplinata in modo molto preciso dal codice civile, in particolare dagli articoli 1260 e successivi, e può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. In assenza di accordi di diversa natura, l’articolo 1267 del codice civile stabilisce che: “Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto”.

Dove è presente una garanzia legata alla solvenza del debitore si avrà cessione del credito “pro soluto” (ipotesi tipica prevista dal codice).  Nel caso in cui, invece, la garanzia della solvenza del debitore rimanga in capo al cedente si parlerà di cessione del credito “pro solvendo”.

Nella cessione del credito pro soluto a titolo oneroso, il cedente, secondo quanto disposto dall’articolo 1266 del codice civile, dovrà comunque garantire l’esistenza del credito al momento della cessione.

Secondo il codice civile, non è previsto che il debitore debba fornire il suo consenso alla cessione del credito, purché non si tratti di crediti personali o il cui trasferimento sia vietato per legge. È comunque indispensabile che il ceduto venga portato a conoscenza del trasferimento in modo da sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. La cessione avrà effetto solo quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica. Per la legge, quindi, è indifferente che il debitore effettui il pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro.

Nell’ambito dell’attività di impresa, oltre agli articoli del codice civile trova applicazione la legge 52/1991 che consente di superare alcuni limiti posti dalla disciplina codicistica. Grazie all’introduzione della legge 52/1991, infatti:

  • I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno;
  • I crediti, esistenti o futuri, possono essere ceduti anche in massa.

Rispetto al codice civile è il cedente che cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia di solvenza.

Affinché possa trovare applicazione la legge 52/1991 è necessario che:

  • Il cedente sia un imprenditore;
  • I crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;
  • Il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal t.u.b. il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.

La principale funzione economica del factoring è quella di fornire alle imprese uno strumento di finanziamento, mediante una operazione di cessione del credito, pro soluto o pro solvendo.

Cessione del credito: chi può beneficiarne?

La cessione del credito può avere ad oggetto crediti di diversa natura: commerciali (attinenti all’esercizio d’attività d’impresa), fiscali (IVA, IRES, etc…), d’imposta (ad esempio crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva).

Ceduto, Cedente e Cessionario: definizione

Generalmente è possibile identificare tre attori coinvolti nella cessione del credito: il ceduto, il cedente e il cessionario. Ciò che differenzia ceduto, cedente e cessionario è il ruolo che essi rivestono nell’ambito della cessione del credito, come specificato di seguito.

Chi è il ceduto

Il ceduto è il debitore, ossia colui al quale il cessionario chiederà di saldare il credito acquisito.

Chi è il cedente

Il cedente (impresa) è colui che cede il credito nei confronti del ceduto ad un soggetto terzo (istituto finanziario nell’ambito della legge 52/1991).

Chi è il cessionario

Il cessionario è colui che acquisisce il credito (il soggetto terzo di cui sopra). Solitamente si tratta di una Banca. In base all’accordo di cessione del credito stipulato, il cessionario:

  • Si occupa del monitoraggio, della gestione e dell’incasso dei crediti;
  • Può anticipare parte o la totalità del credito al cedente;
  • Può offrire al cedente una garanzia in caso di insolvenza del debitore (cessione pro soluto).

In quali casi un credito non può essere ceduto?

I casi in cui la cessione del credito non è possibile sono tre. In primo luogo è indispensabile che il credito ceduto non abbia carattere strettamente personale, inoltre è necessario che la cessione dei crediti non  sia espressamente vietata dalla legge. L’ultimo caso in cui un credito non può essere ceduto, si verifica quando tra creditore e debitore esiste un patto di non cessione del credito di cui il cessionario è a conoscenza.

Secondo quanto disposto dall’articolo 1260 del codice civile, non tutti crediti , infatti, possono essere oggetto di cessione. Non possono essere ceduti:

  • I crediti di carattere personale, connotati dal cosiddetto “intuitu personae”, come ad esempio il credito di un datore di lavoro nei riguardi del proprio dipendente.
  • I crediti la cui cessione è vietata dalla legge. Fra questi vi sono quelli di carattere alimentare, dei minori, dell’interdetto e così via.
  • I crediti per i quali le parti abbiano convenuto l’incedibilità. Questo patto non è valido nel caso in cui il cessionario che riceva il credito ignori il predetto accordo fra cedente e debitore.

 

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Quali sono le tipologie di cessione del credito?

La cessione del credito può essere di due tipi cessione pro soluto e cessione pro solvendo, la differenza principale tra le due consiste nella presenza o meno di una garanzia a copertura dell’insolvenza del debitore (ceduto).

 

Cessione Pro Soluto

La cessione pro soluto, si verifica quando il creditore che cede il credito garantisce al cessionario soltanto la sua esistenza, non dando garanzie relative al fatto che il debitore ne provveda effettivamente al pagamento. In questo caso, quindi, il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Cessione pro solvendo

La cessione pro solvendo rapprensenta il caso in cui il creditore cedente debba garantire l’esistenza del credito ceduto ma anche la solvibilità del debitore. Se il debitore ceduto non provvede al pagamento, quindi, il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente.

Il factoring: come funziona la cessione del credito per le imprese?

Il contratto di factoring, che prevede la cessione di crediti commerciali, è un modello contrattuale di derivazione anglosassone, affacciatosi in Italia alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. Gli sviluppi legislativi successivi lo hanno modificato in alcuni aspetti, ma è con la legge 21 febbraio 1991, n. 52 che viene disciplinato il nucleo dell’operazione. Questa prevede che:

  • il cedente dell’operazione debba essere un imprenditore;
  • il cessionario possa essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal t.u.b., che eserciti l’attività di acquisto dei crediti di impresa.
  • la legge si applica alle cessioni di crediti pecuniari originati da contratti stipulati nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Possono essere oggetto di cessione: singoli crediti o una pluralità (una massa) di crediti, crediti già esistenti o crediti futuri. I contratti di factoring possono articolarsi dunque secondo diverse modalità. Uno dei motivi è che i cedenti hanno talvolta rapporti commerciali con clienti occasionali e, altre volte, rapporti con clienti stabili, nei confronti dei quali è prevedibile che sorgano ripetute ragioni di credito.

Nel caso di clienti occasionali, factor e cedente stipulano cessioni, singolari o plurime, di crediti già esistenti, mentre in relazione ai clienti stabili è possibile la cessione in massa di crediti futuri. A tal proposito, vincolarsi anticipatamente, ossia prima che i crediti vengano ad esistenza, risulta conveniente sia per il cedente che per la Banca. La cessione di crediti futuri, infatti, giova al fornitore che compie una scelta organizzativa duratura affidandone ad altri la gestione e, al factor, in quanto, dal canto suo, acquisisce stabilmente quegli affari.

Facendo ricorso alla cessione dei crediti commerciali, quindi, le imprese possono ottenere immediatamente capitali che, altrimenti, avrebbero potuto riscuotere solo alla scadenza del credito.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del Factoring , consulta il foglio informativo disponibile presso le filiali e sulla sezione Trasparenza del sito www.bancaifis.it.

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